NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI
Il decreto Aiuti ha modificato le regole di rateazione e decadenza
Il decreto Aiuti (D.L. 50/2022) ha riscritto le regole di rateazione delle somme iscritte a ruolo, apportando alcune rilevanti novità. In particolare, l’art. 15-bis ha la finalità di agevolare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo a favore delle imprese, dei professionisti e degli altri contribuenti in difficoltà nel fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee.
In particolare è stata innalzata a 120.000 euro (prima era 60.000 euro) la soglia oltre la quale il contribuente, al fine di ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, dovrà documentare la situazione di difficoltà economica.
Nuove rateazioni fino a 120mila euro, senza somma dei debiti
La prima novità consiste in un ammontare più elevato rispetto al precedente, sino al quale è possibile ottenere la rateizzazione con modalità semplificata. Ciò significa che sino all’importo di centoventimila euro sarà possibile ottenere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Altra novità consiste nel calcolo dell’importo a debito di centoventimila euro. Il primo periodo del comma 1 aggiungendo, dopo le parole “difficoltà, concede” le seguenti: “per ciascuna richiesta”. Ne deriva che non bisogna considerare più l’intero debito pendente con l’Agente della Riscossione, eventualmente cumulando tra loro gli importi di più cartelle, ma si deve avere riguardo alla singola cartella, per la quale, se di importo non superiore a centoventimila euro, sarà possibile ottenere la rateizzazione con modalità semplificata.
La terza novità è la modifica in tema di decadenza dal beneficio della rateazione. Infatti è previsto che gli effetti della decadenza si verificheranno con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, e non più di cinque come precedentemente stabilito. A differenza della disciplina previgente, però, la novella ha introdotto un’ulteriore modifica (in questo caso sfavorevole per il contribuente), secondo cui il medesimo carico non può essere nuovamente rateizzato. In passato invece il carico poteva essere nuovamente rateizzato qualora il contribuente avesse integralmente saldato le rate scadute alla data di presentazione della nuova richiesta. Tale novità non esclude che il contribuente possa ottenere la rateizzazione di un carico diverso da quello interessato dalla decadenza.
Le novità decorrono dalle richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 16 luglio 2022 e i nuovi modelli di rateazione R1 sono utilizzabili a partire dal 18 luglio.
Compensazione di crediti verso la PA
L’art. 20-ter del decreto Aiuti ha inoltre reso permanente la possibilità di estinguere debiti a ruolo con crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione, relativi non solo ad appalti e forniture ma anche a prestazioni professionali. Al riguardo, si ricorda che la disposizione a regime, contenuta nell’art. 28-quater del DPR 602/1973, era ferma alle cartelle notificate entro il 30 settembre 2013.
La nuova norma prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per carichi affidati all’Agente della Riscossione e riportati in cartelle di pagamento, quali avvisi di addebito Inps e avvisi di accertamento esecutivi. Queste norme si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’Agente della Riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Per eseguire la compensazione, è necessario che il credito vantato nei confronti della PA sia certificato dall’Amministrazione interessata a favore della quale sono stati effettuati i lavori (somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali). La richiesta di certificazione va fatta attraverso la piattaforma dei crediti commerciali disponibile sul sito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Questa piattaforma serve a certificare e a tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla PA. Le certificazioni emesse sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione.
Ottenuta la certificazione, si presenta all’Agenzia delle Entrate Riscossione l’istanza di compensazione, che può essere totale o parziale. La compensazione può essere effettuata solo con i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agenzia delle Entrate Riscossione verifica la conformità della certificazione e, in caso di esito positivo, procede alla compensazione e al rilascio dell’attestazione di pagamento.
Rottamazione-ter e saldo e stralcio
Con la riscrittura del co. 3 dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ad opera dell’art. 10-quinquies del D.L. n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, introdotto in sede di conversione, è stata disposta una nuova rimessione in termini per il versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio”.
In particolare è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle predette definizioni il versamento delle rate scadenti nel 2020, 2021 e 2022 se effettuato integralmente entro i seguenti termini, considerando che, per espressa previsione, anche al nuovo termine è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni ex art. 3, co. 14-bis del D.L. n. 119/2018 e pertanto è considerato valido:
- il versamento scadente il 30.4.2022, se effettuato entro il 9.5 (il 30.4 è sabato e pertanto il calcolo dei 5 giorni decorre dal 2.5; i 5 giorni cadono il 7.5 che cade di sabato);
- il versamento scadente il 31.7.2022, se effettuato entro l’8.8 (il 31.7 è domenica e il 6.8 cade di sabato);
- il versamento scadente il 30.11.2022, se effettuato entro il 5.12.
Di seguito il nuovo calendario:
Scadenza rata |
Nuovo termine di versamento |
Nuovo termine con tolleranza di 5 giorni |
nel 2020 |
entro il 30.4.2022 (differito al 2.5) |
entro il 9.5.2022 |
nel 2021 |
entro il 31.7.2022 (differito all’1.8) |
entro l’8.8.2022 |
nel 2022 |
entro il 30.11.2022 |
entro il 5.12.2022 |
Il pagamento entro le predette scadenze non comporta la corresponsione di interessi.
Come si evince dalla tabella che precede resta tuttora valida la tolleranza di 5 giorni stabilita dall’art. 3, co. 14-bis del D.L. 119/2018, ulteriore termine che in ogni caso rende valido il pagamento e la definizione.
Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i bollettini ricevuti all’atto del completamento della richiesta di agevolazione, in assenza richiedendo gli stessi nella apposita sezione sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero nella propria area riservata.
I soggetti decaduti dalla “rottamazione” / “saldo e stralcio” a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/73.
Cancellazione debiti fino a 5mila euro
Si ricorda che il decreto Sostegni è intervenuto prevedendo l’annullamento automatico dei debiti esistenti al 23 marzo 2021 per importi fino a 5.000 (compresi interessi e sanzioni) per i soggetti che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro e risultanti dai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010. Rientrano nei ruoli annullati anche quelli originariamente gestiti in rottamazione o saldo e stralcio.
Fino alla data stabilita dal MEF, per i debiti di importo residuo al 23.3.2021 fino a € 5.000 sono sospesi la riscossione nonchè i relativi termini di prescrizione.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 119/2018 in materia di stralcio automatico dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010.
Per espressa previsione del comma 9 del citato art. 4, la cancellazione automatica non opera per i debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), DL n. 119/2018 ossia relativi a:
û somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16, Regolamento UE 13.7.2015,
n. 2015/1589;
û crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
û multe/ammende/sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali di condanna;
û risorse proprie tradizionali dell’UE e IVA all’importazione.
20/07/2022